LEGGE, 12 novembre 1990, n. 339

 

LEGGI DELLA PROFESSIONE

DEL GEOLOGO

 

Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi

Legge, 12 novembre 1990, n. 339

 

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

Ordine regionale

1. Presso ogni regione è costituito l’ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all’Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I consiglio degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dell’ordine.

 

Art. 2

Consiglio regionale

1. Gli iscritti all’ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, che è composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all’ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall’assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano

in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il Consiglio Nazionale dell’ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell’albo e dell’elenco speciale regionale, alla convocazione dell’assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all’albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell’elenco speciale regionale di cui al comma 3.

 

Art. 3

Cariche del consiglio regionale e sue riunioni

Decadenza dei suoi membri e scioglimento

1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consigli nazionale dell’ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell’elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio Nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell’ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio Nazionale dell’ordine.

 

Art. 4

Attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio Nazionale dell’ordine dall’articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all’approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonchè la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

 

Art. 5

Consiglio Nazionale dell'ordine e sue attribuzioni

1. L’Ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio Nazionale dell’ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell’elenco speciale.

3. Il Consiglio Nazionale dell’ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l’adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall’albo e dall’elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell’albo nazionale e dell’elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dai forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.

 

Art. 6 (1)

Impugnazioni

1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell’albo e nell’elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l’ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale dell’ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

2. Il ricorso al Consiglio Nazionale dell’ordine è presentato o notificato al consiglio dell’ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio Nazionale dell’ordine ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del Consiglio Nazionale dell’ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell’albo e nell’elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l’ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l’elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d’appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall’interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d’appello.

6. Sia il tribunale sia la corte d’appello sono integrati da due iscritti all’ordine, designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale fra i geologi che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all’ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la corte d’appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l’interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della corte d’appello è proponibile ricorso per cassazione dall’interessato o dal procuratore generale presso la corte di appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell’ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell’ordine periferico al Consiglio Nazionale e quest’ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell’articolo 1 e l’articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 12 novembre 1990

 

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Visto il Guardasigilli VASSALLI

 

 

(1)

Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio Superiore della Magistratura vista la sentenza 1° aprile 1998 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 6 L. 12 novembre 1990 n. 339 nella parte in cui rimetteva al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi di volta in volta la designazione degli iscritti all'ordine professionale per l'integrazione dei collegi giudicanti sulle impugnazioni di decisioni adottate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di cui all'art. 6 della citata legge;

considerato che l'integrazione dei collegi giudicanti con soggetti estranei alla Magistratura, ai sensi dell'art. 10 co. 1° n. 2 legge 24 marzo 1958 n. 195, è di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura che può delegare tale incombente ai Presidenti delle Corti di Appello ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 e che in ossequio al principio della precostituzione del Giudice sancito dall'art. 25 della Costituzione la designazione degli iscritti all'Ordine chiamati ad integrare i collegi giudicanti sulle impugnazioni di decisioni adottate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di cui all'art. 6 l. 12 novembre 1990 n. 339 non può avvenire in occasione delle singole impugnative ma preventivamente, con riferimento a ciascun ufficio giudiziario competente in primo ed in secondo grado e per tutti i giudizi pendenti in un determinato periodo, allo stato non determinabile atteso che, a seguito della declaratoria di costituzionale illegittimità dell'art. 6 co. 6 L. 12 novembre 1990 n. 339, nell'ordinamento si è determinata una lacuna quanto alla determinazione della durata dell'incarico;

delibera

di delegare la designazione degli iscritti all'Ordine dei geologi, chiamati ad integrare i collegi giudicanti sulle impugnazioni di decisioni adottate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di cui all'art. 6 L. 12 novembre 1990 n. 339, ai Presidenti delle Corti di Appello, che dovranno procedere alla predetta designazione per ciascun Tribunale e Corte di appello non con riferimento ai singoli giudizi di impugnazione, ma preventivamente e allo stato per un periodo di tempo indeterminato.

 
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