Decreto del Presidente della
Repubblica - 3 novembre 1982, n. 981
Approvazione del regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di geologo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni
per la tutela dei titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione
della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme
sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria
sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per
l'esercizio della professione di geologo.
Art. 2
Per gli esami di abilitazione all'esercizio della
professione di geologo, ciascuna Commissione, nominata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, è composta del Presidente e di quattro membri.
Il Presidente viene nominato fra i professori universitari
di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono
prescelti da terne - designate dai componenti Ordini e Collegi professionali -
formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a.
professori
universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a
riposo;
b.
liberi
docenti;
c.
liberi
professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole
esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi
di cui all'art. 3;
d.
funzionari
tecnici che esplichino mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni
iscritti all'elenco speciale dell'Ordine Nazionale dei geologi, con almeno
quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei
campi di cui all'art.3;
e.
funzionari
tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti all'albo
professionale degli ingegneri, che svolgano mansioni di geologo presso
pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di anzianità di servizio e
con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;
f.
fino
all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore
associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, possono far parte delle Commissioni per la categoria a) anche i professori
incaricati.
Art. 3
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di
geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale.
Il colloquio tende all'accertamento della preparazione
professionale del candidato attraverso l'esame e la discussione di un lavoro
sperimentale nel campo geologico-applicativo che può anche essere la tesi di
laurea.
Il risultato negativo del colloquio, preclude al candidato
la prosecuzione dell'esame.
La prova pratica comprende una relazione scritta, anche con
grafici, su argomenti di carattere professionale riguardante:
1.
esplorazione
geologica dei sottosuolo;
2.
idrogeologia;
3.
geomorfologia
applicata;
4.
geologia
delle costruzioni;
5.
geologia
mineraria;
6.
geologia
agraria.
La Commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti e
il candidato ha facoltà di scelta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla
Commissione.
La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti,
consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica.
Art. 4
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con
ordinanze dei Ministro della pubblica istruzione il quale con l'ordinanza
medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori che
siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali) dopo aver sentito il
Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle
organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato
in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito
per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il
diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del
contributo.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è
considerato come riprovato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
raggiunto i sei decimi di voto sia nel colloquio che nella successiva prova
grafica. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna
delle prove stesse assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità
quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.
Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i
risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è
costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1982.
PERTINI
SPADOLINI, BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 7.
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