Decreto del Presidente della
Repubblica 17 aprile 1985, n. 399
Integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo
all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di geologo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni
per la tutela dei titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1403, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione
della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme
sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per la
abilitazione all'esercizio della professione di geologo, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al
regolamento sopracitato;
Udito il Consiglio universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 3 aprile 1985;
Sulla proposta dei Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di geologo, è integrato come
segue:
- il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza
medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con
corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio
universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni
ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami";
- dopo l'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
"Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1985.
PERTINI
CRAXI
Presidente del
Consiglio dei Ministri
FALCUCCI
Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1985.
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 27.
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